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Al via le nuove norme per l'indennizzo diretto
Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007, ma potrà applicarsi ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, la normativa relativa all’indennizzo diretto, secondo il D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254: Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private” (G.U. n. 199, 28 agosto 2006).
Il regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati;
- ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia, nonché veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese aventi sede legale nello Stato italiano.
La richiesta di risarcimento del sinistro viene presentata (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica) dal danneggiato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile, all’impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La compagnia assicuratrice dà immediata comunicazione della richiesta a quella dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
Il testo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 per consentire alle imprese di procedere ai necessari aggiustamenti organizzativi, obbliga le compagnie ad inviare direttamente al domicilio degli assicurati l’attestato di rischio 30 giorni prima della scadenza del contratto (in precedenza lo si poteva ottenere solo presso l’agente e solo non prima di 3 giorni dalla scadenza). Nella stessa comunicazione, le compagnie dovranno fornire all’assicurato le indicazioni sull’entità del premio e sulle modalità dell’eventuale rinnovo.