venerdì 30 luglio 2010

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Mutui

Cattivi pagatori. Necessario il consenso dei dati personali.

06/03/2009
Se si viene iscritto in una Centrale rischi - banche dati dei cattivi pagatori- per il ritardato il pagamento di una rata del bollettino senza essere in alcun modo avvisati da oggi è possibile  fare ricorso contro la banca e vincerlo.
E' quelo che è accaduto ad una coppia di commercianti di Palermo che, ottenuto dal Banco di Sicilia un mutuo ipotecario e ritardato il pagamento di alcune rate, si è ritrovata iscritta nella lista dei Sistemi di Informazione Creditizie (ex centrale rischi) senza che avessero dato il loro consenso al trattamento dei dati personali.

 I coniugi lo hanno infatti scoperto solo quando si sono visti respingere da un’altra banca la richiesta di un mutuo e per questo si sono quindi rivolti all’Unione nazionale consumatori che ha presentato ricorso al Tribunale.
Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, Luigi Petrucci, ha quindi condannato la banca al pagamento di mille euro più le spese legali come risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dei coniugi i cui nomi erano stati inseriti nella lista dei cattivi pagatori.
La sentenza emessa dal giudice rappresenta per Andrea Garibaldi Pace, legale dei coniugi e responsabile dello sportello tutela credito dell’Unione nazionale consumatori, una grande vittoria perché per la prima volta è stato condannato un istituto bancario reo di aver commesso una palese violazione della privacy.

Secondo il codice deontologico in vigore dal 1° gennaio 2005, infatti,  il debitore può liberamente chiedere ai Sistemi di Informazione Creditizie  o alla banca che ha concesso il finanziamento la propria posizione (aggiornata ogni trenta giorni) presso uno o tutti i SIC.
L’iscrizione, in particolare, avviene sia per mancati che ritardati pagamenti. Il tempo di iscrizione è di un anno in caso di ritardato pagamento di massimo due rate, di due anni in caso di ritardato pagamento di più di due rate, di tre anni oltre la scadenza del finanziamento previsto nel contratto, nel caso di mancato pagamento.
Alcune associazioni dei consumatori hanno avviato degli accordi con i singoli SIC al fine di gestire eventuali reclami e procedure conciliative, ma anche di fornire le informazioni agli associati con un costo estremamente limitato.

Va ricordato che l’iscrizione negativa in un SIC rimane per un anno in caso di ritardato pagamento di massimo due rate, per ventiquattro mesi per ritardati pagamenti di più di due rate, per tre anni successivi alla scadenza del contratto nel caso di mancati pagamenti.
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