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Dottorati di ricerca

Universita' Roma 3; Scad. 20.07.2006; Concorso per formazione dottorale (XXII ciclo)

26/06/2006

 

XXII Ciclo della Formazione Dottorale: Anno Accademico 2006/2007
 
IL RETTORE

VISTO    lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTO    l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

VISTO    il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, contenente il "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" pubblicato su G.U. del 13.07.1999;

VISTO    il Regolamento della formazione alla ricerca (Dottorati di ricerca e Scuole Dottorali), emanato con D.R. n. 796/2006 del 06.04.2006;

VISTI      i propri Decreti relativi all’istituzione dei dottorati di ricerca e delle Scuole Dottorali con sede amministrativa presso l’Ateneo;

ACQUISITE  le delibere dei Dipartimenti interessati;

VISTA     la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal Senato Accademico in data 23.05.06;

VISTA     la delibera di attivazione del Ciclo assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 24.05.06;

SENTITO il Direttore  Amministrativo

D E C R E T A

Art. 1
 (XXII Ciclo della Formazione Dottorale: Anno Accademico 2006/2007)
E' attivato il XXII ciclo della formazione dottorale dell'Università Roma Tre, articolato in dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) escuole dottorali (di seguito indicate come scuole)  di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi ROMA TRE, per l’ammissione ai quali è indetto pubblico concorso.
Tutti i corsi hanno durata di tre anni accademici e rilasciano il Titolo di Dottore di Ricerca.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura “Contributo  a carico del Dipartimento” nessun esborso è richiesto ai dottorandi. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 09 aprile 2001, i vincitori in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con contributo a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione.
L’attribuzione delle borse convenzionate con ALTRI ENTI è subordinata alla effettiva stipula della relativa convenzione con l'Ente e/o Università erogante: in caso di mancata stipulazione le conseguenti determinazioni (riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto a titolo oneroso o assegnazione di altra borsa) sono rimesse agli Organi Accademici centrali, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge o regolamentari.
Oltre a quelle già indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse nazionale); l’attribuzione di tali eventuali borse sarà deliberata dal Senato Accademico su proposta del Collegio dei Docenti; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potrà essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguirà le norme previste dal Regolamento di  Ateneo  in materia di dottorato di ricerca.

Sul sito WEB dell’Università degli Studi Roma Tre, all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/  per ciascuno dei dottorati di ricerca e delle scuole dottorali attivate è consultabile  una pagina  contenente, oltre ai recapiti, numeri di telefono, indirizzi e-mail forniti dai Dipartimenti sedi dei corsi:
- le informazioni relative agli aspetti organizzativi:
Organismi direttivi (Coordinatori e Collegi dei Dottorati, Direttori e Consigli delle Scuole Dottorali)
Articolazione delle Scuole (Sezioni con sede presso Roma Tre, eventuali sezioni esterne)
Relazioni con Atenei ed altri Enti italiani ed esteri
- le informazioni relative agli aspetti didattico-scientifici:
Aree scientifico-disciplinari
Tematiche dei corsi
Caratteristiche dell’offerta formativa
Eventuali dettagli relativi a tematiche specifiche connesse a borse convenzionate
- le informazioni relative alle procedure concorsuali: 
Modalità di svolgimento e contenuti delle prove di concorso
Eventuale documentazione obbligatoria per il perfezionamento della domanda di partecipazione
DATA DELLA PRIMA PROVA CONCORSUALE
 
Art. 2 (Partecipazione al concorso)
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione a ciascun dottorato ed a ciascuna scuola di cui al precedente articolo, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di QUALSIASI LAUREA (almeno quadriennale) conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, ovvero di QUALSIASI LAUREA DI SECONDO LIVELLO.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto di cui al comma precedente entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web all’indirizzo di cui sopra. In tal caso l'ammissione al concorso sarà disposta "CON RISERVA" ed i candidati dovranno, in sede di prova concorsuale, sottoscrivere l'apposito modulo di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione - sotto condizione della prescritta dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo accademico conseguito all'estero non sia già stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) questo dovrà essere preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio al solo fine dell'ammissione al corso. A tal fine se ne dovrà fare espressa menzione nella domanda di partecipazione. AL FINE DELL’AMMISSIONE AL CONCORSO la dichiarazione ministeriale di equipollenza, o i documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Collegio la dichiarazione di equipollenza in parola dovranno pervenire al Dipartimento sede del dottorato o della scuola improrogabilmente entro il QUINDICESIMO giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web all’indirizzo di cui sopra.
 
Art. 3 (Domanda di ammissione)
Per partecipare ai concorsi il candidato deve iscriversi unicamente per via telematica tramite il sito web dell'Università Roma Tre all'indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ rendendo tutte le dichiarazioni richieste nel modulo online secondo le istruzioni ivi indicate. L’incompleta compilazione della domanda impedirà l'inoltro della stessa.
Al termine della procedura di inserimento della richiesta on line sarà possibile stampare (nonché ricevere per posta elettronica) LA RICEVUTA che attesta l'avvenuto regolare inoltro della domanda di partecipazione, CHE NON DOVRÀ essere inviata all'Ateneo.
Sarà cura del candidato verificare sulla ricevuta stessa l’esattezza e completezza dei dati inseriti, posto che solo entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande potranno essere accolte eventuali richieste di modifica o integrazione, avanzate utilizzando l’apposito servizio di HELP DESK on line.
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE ON LINE E' FISSATO alle ORE 24.00 del giorno GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2006

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altra forma
Il candidato dovrà presentare una domanda di iscrizione per ciascun concorso cui intende partecipare.
NESSUN CONTRIBUTO ECONOMICO E' RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI.

Laddove per la partecipazione al concorso sia prescritta la presentazione - oltre alla domanda online - di altra documentazione (titoli, lettere di presentazioni, copia della tesi, etc.) questa dovrà essere inviata direttamente al Dipartimento sede del dottorato o della scuola, ove dovrà pervenire IMPROROGABILMENTE entro la data specificatamente indicata (per ciascun dottorato o scuola) sulla pagina web all’indirizzo di cui all’articolo 1.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, che abbiamo necessità di ausilio o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove dovranno far pervenire entro il 31 agosto 2006, a mezzo RACCOMANDATA A/R indirizzata al Dipartimento sede del dottorato o della scuola, esplicita richiesta in tal senso.
È onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del proprio recapito: l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi postali.
L’Ateneo non assume parimenti alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti del sistema di ricezione on line delle domande.

Art. 4 (Procedura concorsuale)
Il concorso di ammissione al corso consiste in più prove, di cui una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Sulla pagina web all’indirizzo di cui al precedente art. 1 sono indicate distintamente per ciascun dottorato e per ciascuna scuola (eventualmente articolate per sezioni/aree):
le modalità di articolazione della procedura concorsuale, che può anche prevedere la valutazione di documentazione eventualmente richiesta ai candidati;
le materie o le tematiche oggetto delle prove d’esame.
Per i cittadini stranieri è richiesta adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 (Svolgimento delle prove)
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università degli Studi ROMA TRE, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla pagina web all’indirizzo di cui all’articolo 1, nei locali che verranno indicati con le modalità di cui al comma successivo.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà reso pubblico per ciascun dottorato/scuola dottorale con almeno 15 giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Università dedicato alla Formazione dottorale, disponibile al seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6 (Commissioni d'esame)
Le Commissioni per gli esami di ammissione ai dottorati ed alle scuole saranno formate e nominate in conformità alla normativa vigente.

Art. 7 (Valutazione delle prove)
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove.
E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia conseguito nella/e prova/e precedenti un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di più prove sarà considerata la media tra le prove stesse, che dovrà risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di più prove orali sarà considerata la media tra le prove stesse che dovrà risultare non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si è svolta la prova.
Al termine di tutte le prove concorsuali la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.
 
Art. 8 (Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse)
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
A parità di merito, per la fruizione delle borsa prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.1997 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di parità di voti per l’attribuzione di un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:
abbiano conseguito la laurea con il punteggio più alto;
a parità di punteggio di laurea, abbiano la media degli esami con il punteggio più alto;
a parità di punteggio di laurea e media degli esami, abbiamo conseguito la laurea nel minor tempo, tenuto conto della durata legale/normale del Corso;
a parità degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati più giovani.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art.12 del Regolamento di Ateneo; l'assegnazione delle eventuali specifiche tematiche di ricerca sarà deliberata del Collegio dei Docenti.
L’attribuzione di eventuali borse convenzionate su specifiche tematiche di ricerca conseguirà all’assegnazione da parte del Collegio di queste ultime.

Art. 9 (Documentazione da presentare per l'iscrizione)
I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno ammessi al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo le modalità che saranno comunicate loro - per il tramite delle Commissioni giudicatrici - dall’Ufficio Ricerca: in caso di mancata, incompleta o tardiva formalizzazione subentrerà nella posizione il successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale.

Art. 10 (Borse di studio)
Le borse di studio, il cui attuale importo annuo è di € 10561,54 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta.

Art. 11 (Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ROMA, 13 GIUGNO 2006 IL RETTORE
Prof. Guido FABIANI 

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