venerdì 30 luglio 2010
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Agevolazioni fiscali 2007 per il risparmio energetico
Guida alle detrazioni fiscali
DETRAZIONI FISCALI 2007
Con la Legge Finanziaria 2007 sono state stabilite agevolazioni fiscali per coloro che sostengono spese per eseguire interventi volti ad attuare il risparmio energetico. Pertanto, tutti coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, eseguono interventi edili che garantiscono il risparmio energetico, possono detrarre dalle imposte sui reditti fino al 55% di queste spese, se sostenute durante il 2007 e suddivise in tre rate annuali.
QUALI SONO GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.
La normativa finanziaria del 2007 prevede la possibilità di detrazioni fiscali per alcuni tipi di interventi di edilizia, da attuarsi su edifici già esistenti.
-Gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare si tratta di lavori che riducono il consumo energentico, per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione. La finanziaria 2007 parla espressamene di interventi, di qualsiasi natura, che consentono di raggiungere un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale, inferiore al 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle dell'allegato C del Decreto del Mnistero dell'Economia e delle Finanze del 19.02.2007.
La normativa non definisce i singoli interventi, l'importante è raggiungere l'indice di riduzione del fabbisogno annuale di energia per la climatizzazione invernale, secondo le tabelle allegate al Decreto ministeriale.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 100.000,00 Euro.
-Gli interventi di riqualificazione energetica. In particolare si tratta di lavori che riducono il consumo energentico, per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione. La finanziaria 2007 parla espressamene di interventi, di qualsiasi natura, che consentono di raggiungere un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale, inferiore al 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle dell'allegato C del Decreto del Mnistero dell'Economia e delle Finanze del 19.02.2007.La normativa non definisce i singoli interventi, l'importante è raggiungere l'indice di riduzione del fabbisogno annuale di energia per la climatizzazione invernale, secondo le tabelle allegate al Decreto ministeriale.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 100.000,00 Euro.
-Gli interventi sugli involucri.
Si tratta di interventi su strutture verticali, come pareti esterne, le finestre con infissi, e tutte le strutture che delimitano il volume da riscaldare, che rispettano i requisiti di trasmittanza ad U, così come indicati nella tabella dell'allegato D del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove è evidenziata la trasmittanza delle strutture verticali e delle finestre, differenziandola in base alle diverse zone climatiche. Ovviamente per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessario, ad esempio, sostituire infissi non corrispondenti ai criteri della normativa finanziaria e non quelle strutture che già presentano i requisiti suddetti, a meno che la sostituzione di queste strutture già a norma non comporti una ulteriore riduzione dei requisiti di trasmittanza ad U.
In tale caso è possibile detrarre fino a 60.000,00 Euro.
-Installazione dei pannelli solari.
L'installazione dei pannelli solari è finalizzata alla produzione di acqua calda per utilizzo domestico e industriale e per far fronte all'mpiego di acqua calda in strutture sportive, case di cura, scuole ed università. Inoltre, è necessario un termine di garanzia di cinque anni per i pannelli solari e i boiler e due anni di garanzie per le varie componeti tecniche ed è necessario che i pannelli solari siano conformi alla normativa UNI 12975.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 60.000,00 Euro.
Si tratta di interventi su strutture verticali, come pareti esterne, le finestre con infissi, e tutte le strutture che delimitano il volume da riscaldare, che rispettano i requisiti di trasmittanza ad U, così come indicati nella tabella dell'allegato D del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove è evidenziata la trasmittanza delle strutture verticali e delle finestre, differenziandola in base alle diverse zone climatiche. Ovviamente per potere usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessario, ad esempio, sostituire infissi non corrispondenti ai criteri della normativa finanziaria e non quelle strutture che già presentano i requisiti suddetti, a meno che la sostituzione di queste strutture già a norma non comporti una ulteriore riduzione dei requisiti di trasmittanza ad U.
In tale caso è possibile detrarre fino a 60.000,00 Euro.
-Installazione dei pannelli solari.
L'installazione dei pannelli solari è finalizzata alla produzione di acqua calda per utilizzo domestico e industriale e per far fronte all'mpiego di acqua calda in strutture sportive, case di cura, scuole ed università. Inoltre, è necessario un termine di garanzia di cinque anni per i pannelli solari e i boiler e due anni di garanzie per le varie componeti tecniche ed è necessario che i pannelli solari siano conformi alla normativa UNI 12975.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 60.000,00 Euro.

-Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Si tratta della sostituzione parziale o totale degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti muniti di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 30.000,00 Euro.
Si tratta della sostituzione parziale o totale degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti muniti di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione.
In tale caso la detrazione fiscale è possibile fino a 30.000,00 Euro.
COSA FARE PER OTTENRE LE DETRAZIONI FISCALI.
Per avere le agevolazioni fiscali per le spese eseguite per il risparmio energetico, bisogna munirsi della documentazione prevista dalla normativa finanziaria 2007.
1) l' asseverazione, cioè l'attestazione che i lavori edili eseguiti abbiano rispettato i requisiti tecnici prescritti dalla legge e sopra riportati.
Se sullo stesso edificio sono stati eseguiti più interventi volti al risparmio energetico, è possibile fare un'unica asseverazione che li raccolga tutti, mentre se gli interventi consistono nella sotituzione di infissi o di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw, al posto dell'asseverazione è sufficiente una certificazione del produttore, che attesti che quel prodotto rispetta i requisiti previsti dalla normativa.
2) l' attestato di certificazione energetica. Si tratta di un documento che attesti l'efficienza energetica dell'edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori di risparmio energetico, per poterne verificare l'effettiva conformità ai criteri stabili nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attestato deve essere redatto dopo la realizzazione dei lavori, seguendo le direttive indicate dai Comuni di ubicazione degli immobili o delle Regioni.
Se i Comuni o le Regioni non hanno disposto le procedure di redazione di tale documento, allora deve essere redatto l'attestato di qualificazione energetica secondo il modulo contenuto nell'allegato A del menzionato Decreto ministeriale; questo documento, poi, va asseverato, cioè giurato in tribunale, da un tecnico abilitato a farlo. (norme di riferimento. articolo 5, 3 e 4 comma del Decreto del 19/02/2007.)
3) scheda informativa dei lavori attuati. Anche questa va redatta seguendo lo schema dell'Allegato E del Decreto ministeriale del 19/02/2007 e quindi deve riportare le generalità complete di chi ha effettuato le spese, l'indicazione dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e che tipo di lavori sono stati realizzati, con i costi affrontati. Anche la scheda informativa deve essere redatta da tecnici abilitati, cioè da ingegneri, geometri, architetti ecc., iscritti negli appostiti albi professionali.
Per avere le agevolazioni fiscali per le spese eseguite per il risparmio energetico, bisogna munirsi della documentazione prevista dalla normativa finanziaria 2007.
1) l' asseverazione, cioè l'attestazione che i lavori edili eseguiti abbiano rispettato i requisiti tecnici prescritti dalla legge e sopra riportati.
Se sullo stesso edificio sono stati eseguiti più interventi volti al risparmio energetico, è possibile fare un'unica asseverazione che li raccolga tutti, mentre se gli interventi consistono nella sotituzione di infissi o di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw, al posto dell'asseverazione è sufficiente una certificazione del produttore, che attesti che quel prodotto rispetta i requisiti previsti dalla normativa.
2) l' attestato di certificazione energetica. Si tratta di un documento che attesti l'efficienza energetica dell'edificio sul quale sono stati eseguiti i lavori di risparmio energetico, per poterne verificare l'effettiva conformità ai criteri stabili nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'attestato deve essere redatto dopo la realizzazione dei lavori, seguendo le direttive indicate dai Comuni di ubicazione degli immobili o delle Regioni.
Se i Comuni o le Regioni non hanno disposto le procedure di redazione di tale documento, allora deve essere redatto l'attestato di qualificazione energetica secondo il modulo contenuto nell'allegato A del menzionato Decreto ministeriale; questo documento, poi, va asseverato, cioè giurato in tribunale, da un tecnico abilitato a farlo. (norme di riferimento. articolo 5, 3 e 4 comma del Decreto del 19/02/2007.)
3) scheda informativa dei lavori attuati. Anche questa va redatta seguendo lo schema dell'Allegato E del Decreto ministeriale del 19/02/2007 e quindi deve riportare le generalità complete di chi ha effettuato le spese, l'indicazione dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e che tipo di lavori sono stati realizzati, con i costi affrontati. Anche la scheda informativa deve essere redatta da tecnici abilitati, cioè da ingegneri, geometri, architetti ecc., iscritti negli appostiti albi professionali.
Entro sessanta giorni dal completamento dei lavori eseguiti e, in ogni caso, non oltre il 29.02.2008, bisogna inviare all'Enea, una copia dell'attestato di certificazione energetica e una copia della scheda informativa dei lavori eseguiti.
L'invio degli atti può avvenire telematicamente, attraverso il sito internet dell'Enea, dove vi verrà rilasciata una ricevuta informatica, oppure mediante lettera raccomandata alla sede dell'Enea.
Tutti i documenti in originale e la ricevuta dell'invio delle copie all'Enea vanno conservati, per essere, poi, esibiti in caso di necessità.
L'invio degli atti può avvenire telematicamente, attraverso il sito internet dell'Enea, dove vi verrà rilasciata una ricevuta informatica, oppure mediante lettera raccomandata alla sede dell'Enea.
Tutti i documenti in originale e la ricevuta dell'invio delle copie all'Enea vanno conservati, per essere, poi, esibiti in caso di necessità.
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Link da consultare: www.acs.enea.it
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