mercoledì 8 febbraio 2012
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concorso dieci allievi agenti corpo forestale gruppo sportivo
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CONCORSI PUBBLICI STATALI 2010
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
NOME ENTE PUBBLICO: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
CONCORSI 2010
Data di scadenza: 19/08/2010
Concorso per la nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale.
Data di scadenza: 19/08/2010
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
NOME ENTE PUBBLICO: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
CONCORSI 2010
Data di scadenza: 19/08/2010
Concorso per la nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del gruppo sportivo forestale.
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare
l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il
titolo preferenziale relativo all'eta';
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre
2005, n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo
Sportivo Forestale previsto all'articolo 1 del citato D.P.R. n.
259/05;
Visto l'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con il quale e' stata autorizzata, tra l'altro, la spesa per
assunzioni di personale del Corpo forestale dello Stato, anche in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1 milione
di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni per
l'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei
ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali
ruoli;
Ritenuto quindi di bandire un concorso pubblico per titoli,
riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale, per la
nomina di dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in
qualita' di atleta del Gruppo Sportivo Forestale, da assumere a
valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso e categorie di destinatari
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per la nomina di
dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di
atleti del Gruppo Sportivo Forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle specialita' e nelle categorie di seguito indicate e
riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
competenti «atleti di interesse nazionale» nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre:
«ATLETICA LEGGERA» (Federazione nazionale competente FIDAL) (4
posti):
Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «3000
siepi».
Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Salto
in Alto».
Cod. A3) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Getto
del Peso».
Cod. A4) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «100 m.
piani e 400 m. ostacoli h.76».
«CANOA» (Federazione nazionale competente FICK) (1 posto):
Cod. B1) n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «
velocita' acque piatte - K1 1000 m.».
«CANOTTAGGIO» (Federazione nazionale competente FIC) (2 posti):
Cod. C1) n. 2 atleti di sesso maschile nella categoria «Pesi
Leggeri».
«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto):
Cod. D1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Fioretto».
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (2 posti):
Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «Sci
alpino:SuperG e Slalom Gigante».
Cod. E2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Biathlon».
2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione sono riconosciuti, dal CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali competenti, "atleti di interesse nazionale" nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili della
categoria I di cui all'articolo 6 del presente bando;
3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita'/categorie tra quelle sopra indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di portare gli stessi in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1.
4. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del Capo del
Corpo forestale dello Stato, di annullare o revocare il presente
bando di concorso, sospendere o rinviare gli accertamenti
concorsuali, di modificare il numero dei posti disponibili,
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
5. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di
formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.